
DANNO BIOLOGICO
IL DANNO BIOLOGICO E L’INVALIDITA’ TEMPORANEA
DANNO BIOLOGICO
Quando da un sinistro stradale consegue la compromissione dell’integrità psicofisica al danneggiato è riconosciuto il diritto al risarcimento del cd. danno biologico, inteso quale particolare specie del danno alla salute.
In sostanza, il rapporto sussistente tra i concetti di danno alla salute e danno biologico è di genus (danno alla salute) e specie (danno biologico).
Sotto il profilo della liquidazione del danno devono individuarsi due sottocategorie a seconda della gravità delle lesioni:
- danno biologico da lesioni micropermanenti;
- danno biologico da lesioni macropermanenti.
DANNO BIOLOGICO COME CONSEGUENZA DI LESIONI “MICROPERMANENTI” (LESIONI DI LIEVE ENTITA’ – art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private)
Si parla di lesioni “micropermanenti” quando il grado di menomazione è compreso tra 1% e 9%: in questo caso ai sensi dell’art. 139 del Codice delle Assicurazioni la liquidazione del danno biologico avviene secondo la tabella unica nazionale aggiornata ogni anno dal Ministero dello Sviluppo Economico, mediante la quale viene determinato il valore dei punti percentuali di menomazione in rapporto all’età del soggetto (a parità di lesione maggiore è l’età del danneggiato e minore il danno da liquidarsi).
Tabella 2019 Danno Bologico Micropermanenti
Mentre per le lesioni “macropermanenti” (dal 10% al 100%) il grado di invalidità è più facilmente accertabile in ragione della gravità della menomazione, nel caso delle lesioni “micropermanenti” è fondamentale la tempestività dei controlli medici e degli accertamenti diagnostici, in quanto ai sensi della Legge n. 27 del 2012 non è risarcibile il danno biologico subito in conseguenza di lesioni fisiche che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo (radiografie, ecografie, risonanze, ecc.).
Un esempio ormai classico di lesione non strumentalmente accertabile è la distorsione del rachide cervicale (il c.d. colpo di frusta).
DANNO BIOLOGICO COME CONSEGUENZA DI LESIONI “MACROPERMANENTI” (LESIONI DI NON LIEVE ENTITA’ – art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private)
Si definiscono “macropermanenti” le lesioni con grado accertato compreso tra il 10% ed il 100%.
Per tali lesioni non esiste una tabella unica nazionale, come per le lesioni micropermanenti”, (in realtà l’art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private prevede i criteri per l’elaborazione di tale tabella, ma non è ancora stata approvata a livello ministeriale); pertanto, la liquidazione del danno viene determinata sulla base di tabelle elaborate in uso presso i singoli Tribunali.
Ora, da una lettura superficiale delle tabelle in questione il calcolo del danno biologico conseguente sia a lesioni “”micropermanenti” sia a lesioni “macropermanenti” sembrerebbe una semplice operazione aritmetica, essendo sufficiente individuare il valore monetario tabellare della corrispondente percentuale di menomazione in relazione all’età del danneggiato; in realtà la liquidazione del danno biologico è attività tutt’altro che facile.
Infatti, per determinare l’integrale diritto al risarcimento del danno non patrimoniale (nel quale rientra, quale sottocategoria, anche il danno biologico) devono essere considerate anche le altre voci di danno risarcibili e soprattutto “sapere usare” le tabelle, in quanto quella ministeriale per lesioni “micropermanenti” e quella milanese per lesioni “macropermanenti” stabiliscono punti di danno mediante parametri diversi (a titolo esemplificativo, il punto di danno biologico delle tabelle milanesi comprende anche il danno morale secondo la concezione unitaria del danno alla persona elaborata dalla nota sentenza n. 26972 del 2008 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite).
INVALIDITA’ TEMPORANEA
Oltre che il danno biologico, una lesione all’integrità psicofisica causa al danneggiato anche un periodo di malattia.
La malattia conseguente ad un sinistro stradale inizia con l’evento dannoso e prosegue fino alla guarigione definitiva da intendersi non come eliminazione delle conseguenze dannose (altrimenti non si parlerebbe nemmeno di danno biologico) bensì come punto finale del percorso di recupero delle funzionalità fisiche del danneggiato.
Solo all’esito della stabilizzazione delle condizioni psicofisiche del danneggiato sarà possibile calcolare il danno biologico.
Il periodo di malattia è rilevante, in quanto ogni giorno dello stesso costituisce una voce del danno subito dal danneggiato da sinistro stradale.
L’invalidità temporanea costituisce una voce di danno risarcibile e viene calcolata sulla base della graduazione delle impossibilità per il danneggiato di attendere alle azioni quotidiane.
In sostanza, l’invalidità temporanea è totale quando il danneggiato è del tutto incapace di svolgere le azioni quotidiane mentre è parziale se tale inabilità è limitata, ma non del tutto esclusa.
Anche per il calcolo del danno conseguente all’invalidità permanente avviene sulla base della tabella ministeriale prevista dall’art. 139 del Codice della Strada che stabilisce il valore economico di ogni giorno di malattia, graduandola in misura percentuale al grado di inabilità (ad esempio ogni giorno al 100% sarà calcolata in misura massima mentre un giorno al 50% avrà un valore economico dimezzato).
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