
DANNO PARENTALE
DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE – SINISTRI STRADALI MORTALI
Appare scontato affermare che l’evento morte di un congiunto quale conseguenza diretta di un sinistro stradale è prima di tutto un dramma umano (si può tranquillamente affermare che non esiste somma di denaro che possa compensare la perdita di una persona cara).
Sotto il profilo giuridico si definisce danno da perdita del rapporto parentale (o danno non patrimoniale per la morte di un congiunto) il diritto al risarcimento avente origine da un fatto illecito (in questo caso un sinistro stradale), da cui è conseguita la morte di una persona legata al danneggiato da un rapporto familiare.
La fonte del diritto al suddetto risarcimento del danno va individuata nella lesione dell’interesse all’integrità dei diritti della famiglia riconosciuta dagli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione in relazione all’art. 2059 c.c..
Presupposto indefettibile per il diritto al risarcimento del c.d. danno parentale è, quindi, l’esistenza tra vittima e superstite di un vincolo di parentela inteso in senso giuridico.
In generale rientrano in tale concetto i rapporti tra parenti fino al sesto grado (limite oltre il quale l’art. 77 c.c. non riconosce un vincolo di parentela tra due soggetti), tra generi, nuore e suoceri (rapporto rilevante ai sensi dell’art. 433 c.c. quale fonte dell’obbligo alimentare), tra affini ed anche, a partire dal 2016, tra persone dello stesso sesso legate da un’unione civile (legge n. 76 del 2016).
Al requisito giuridico del rapporto di parentela sopra descritto si aggiunge il presupposto di fatto dell’esistenza di un vincolo affettivo e tangibile tra vittima e superstite; in sostanza, deve trattarsi di un legame profondo e stabile e non una mera conoscenza o simpatia tra parenti.
Se è vero, infatti, che il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale non è mai in re ipsa (secondo la giurisprudenza di legittimità) è altrettanto vero che la prova del rapporto affettivo tra parenti di grado più prossimo è presunta: ad esempio nel caso dei genitori, figli e fratelli della vittima il legame affettivo è presunto (anche se non sempre scontato) con la conseguenza che sul familiare – danneggiato non grava la prova del rapporto di fatto.
Tuttavia, questo non significa il riconoscimento automatico del diritto al risarcimento del danno, ma produce un’inversione dell’onere della prova che grava sulla compagnia di assicurazioni che sarà tenuta a dimostrare che in realtà tra i due parenti il legame affettivo era inesistente sulla base specifiche ragioni.
Discorso analogo (anche se la questione è dibattuta in giurisprudenza) vale quando tra vittima e superstite sussista un rapporto familiare del tipo nonno – nipoti.
In generale si può, quindi, affermare che rapporti parentali più lontani gravano il danneggiato della prova del legame affettivo ed intenso con la vittima.
Quanto al rapporto di coniugio tra defunto e coniuge superstite, l’orientamento giurisprudenziale prevede che:
-
se due persone sono sposate e vivono insieme non sussistono problemi in punto di riconoscimento del diritto al risarcimento;
-
in caso di coniugi divorziati non esiste diritto al risarcimento del danno, in quanto manca il presupposto indefettibile del rapporto di parentela venuto meno con il divorzio (in sostanza, a livello legale due coniugi divorziati sono due soggetti senza alcun tipo di relazione giuridica);
-
qualora i due coniugi siano separati il diritto al risarcimento del danno è riconosciuto in ragione del rapporto parentale ancora esistente; tuttavia, l’onere di provare la sussistenza attuale di una relazione affettiva incombe sul coniuge separato superstite.
Infine, per quanto riguarda il caso delle “unioni civili” (ai sensi della legge n. 76 del 2016) e della “convivenza di fatto” è riconosciuto il diritto al risarcimento del danno al soggetto superstite dell’unito o del convivente defunto.
Nel caso dell’unione civile il rapporto giuridico è stato consacrato dalla recente normativa che ne regolamentato il rapporto.
Nell’ipotesi della convivenza di fatto il fondamento va rinvenuto nella relazione di coabitazione affettiva e duratura di fatto tra due persone anche in assenza di una “formalizzazione” matrimoniale o “civile”.
MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Come per il risarcimento del danno biologico conseguente a lesioni “macropermanenti” (comprese tra il 10% ed il 100%) prima della sentenza n. 12048 del 2011 emessa dalla Corte di Cassazione, Sezione III, ogni Tribunale liquidava il danno da perdita del rapporto parentale mediante tabelle che potevano essere differenti da quelle in uso presso un Foro con la conseguenza di una possibile disparità di trattamento a fronte di situazione analoghe.
Con la suddetta pronuncia le tabelle predisposte dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano in uso presso il Tribunale di Milano (e da diverso tempo anche presso il Tribunale di Ravenna) hanno acquisito rilievo su tutto il territorio nazionale sulla base del seguente principio di diritto esplicitato dalla suddetta pronuncia: “poiché l’equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell’integrità psico-fisica presuppone l’adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l’art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto”.
Dalla tabella si evince che la somma da liquidarsi non è in misura fissa, ma deve essere determinata sulla base del rapporto di parentela tra superstite e vittima del sinistro e liquidata in base all’intensità del legale affettivo
Proprio perché la somma non è rigidamente prestabilita, ma parametrata al caso concreto è sempre fondamentale “sapere usare” la tabella, perché una compagnia di assicurazioni cercherà sempre di liquidare la somma minima.
E’ evidente, quindi, che rivolgersi a un professionista specializzato ed esperto in materia di infortunistica, quale l’Avvocato Francesco Papiani, è quantomai fondamentale al fine di ottenere il giusto risarcimento del danno non patrimoniale per la morte di un congiunto conseguente a sinistro stradale.
DOVE MI TROVO
Avvocato Francesco Papiani
Viale Della Lirica n. 35
48124 – Ravenna (RA)
CONTATTI
Cell: 320-9289688
Fisso: 0544-1697032
Fax: 0544-1663041
Mail: info@avvocatofrancescopapiani.it
