
IL RISARCIMENTO DEL DANNO AUTO
E IL DANNO DA FERMO TECNICO
DANNO PATRIMONIALE
Può intendersi “danno patrimoniale” la lesione al patrimonio di un soggetto quale diretta conseguenza di un fatto illecito.
L’art. 1223 c.c. (richiamato dall’art. 2056 c.c. in materia di fatto illecito) stabilisce espressamente la determinazione del danno patrimoniale deve tenere conto sia della perdita economica (danno emergente) sia del mancato guadagno (lucro cessante) subiti dal danneggiato.
Si intende danno emergente il pregiudizio diretto ed immediato del patrimonio; un chiaro esempio è il costo di riparazione di un veicolo danneggiato ed il danno da fermo tecnico oppure le spese sostenute per le cure mediche conseguenti ad una lesione della salute).
Quando, invece, da un fatto illecito (in particolare da un sinistro stradale) consegue una lesione alla capacità di guadagno di un soggetto si parla di lucro cessante.
Nel danno patrimoniale da lucro cessante rientra il danno da incapacità lavorativa specifica da intendersi quale lesione all’integrità psico-fisica rilevante non come danno alla salute (nel caso si parlerebbe di danno biologico), bensì quale danno sotto il profilo patrimoniale.
E’ di tutta evidenza, infatti, che tale voce di danno trova fondamento nelle conseguenze negative di tipo psico-fisico incidenti sulla capacità di produrre reddito in senso assoluto o quantomeno parziale.
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