
DANNO DA INCAPACITA' LAVORATIVA SPECIFICA
DANNO DA INCAPACITA’ LAVORATIVA SPECIFICA
Il risarcimento del danno da incapacità lavorativa specifica è tematica piuttosto complessa sotto il profilo giuridico; in ogni caso è argomento spesso attuale nell’eventualità di danni conseguenti a sinistro stradale.
Infatti, il fondamento del diritto al risarcimento del danno da incapacità lavorativa specifica è la sussistenza di una lesione all’integrità psico-fisica rilevante non come solo danno alla salute (nel caso si parla di danno biologico), bensì quale danno sotto il profilo patrimoniale.
In sostanza, la medesima lesione all’integrità psico-fisica un danno risarcibile sotto due profili:
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risarcimento del danno alla persona in cui rientra il danno biologico quale aspetto specifico del danno alla salute;
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risarcimento del danno patrimoniale nel caso incida negativamente nell’attitudine a produrre reddito.
Infatti, per incapacità lavorativa si intende la conseguenza patrimoniale dell’invalidità (quale compromissione dell’essenza biologica di una persona) ed, in particolare, la riduzione della idoneità a creare reddito personale.
Ora, senza volere entrare troppo nello specifico, si può affermare che una lesione alla salute può ripercuotersi sull’attitudine al lavoro sia come perdita del lavoro (temporanea o definitiva) e, quindi, del reddito sia come riduzione del reddito nel caso in cui il danneggiato svolga comunque attività lavorativa.
Un aspetto deve essere chiaro: ogni situazione di compromissione dell’attitudine al lavoro deve essere risarcita; tuttavia, diversa è la modalità di risarcimento.
Infatti, molto spesso accade che il danneggiato con occupazione lavorativa dipendente abbia subito una riduzione temporanea della capacità lavorativa: in tale situazione il tema del risarcimento del danno è di facile soluzione; infatti, la perdita reddituale è compensata dall’intervento degli assicuratori sociali (INPS o INAIL) che a loro volta si rivarranno contro la compagnia di assicurazioni.
Viceversa, nel caso di lavoratori autonomi o liberi professionisti il risarcimento dovrà essere liquidato direttamente dalla compagnia di assicurazioni.
Analogo discorso vale quando la lesione alla salute si rifletta come incapacità a produrre reddito per il futuro: in questo caso sarà necessario rapportare il reddito prodotto prima del sinistro con il reddito che il danneggiato è in grado di produrre dopo la stabilizzazione della lesione patita.
La tematica del risarcimento del danno da incapacità di produrre reddito è quantomai complessa e necessita di apposita specializzazione ed esperienza e solo affidandosi ad un esperto nella materia dell’infortunistica stradale è possibile ottenere una valutazione specifica del caso concreto.
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